dicembre 20, 2017

Trattati internazionali: 1. Accordo italo-turco di Londra del 13 marzo 1921.

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Trattati internazionali.
1.
L’accordo italo-turco di Londra
del 13 marzo 1921

L’Europe Nouvelle del 28 maggio pubblica il seguente testo dell’accordo italo-turco, firmato a Londra il 13 marzo 1921, in doppio esemplare, dal Ministro degli Affari Esteri italiano Conte Sforza, e da Bekir Sami bey, presidente della Delegazione Nazionale di Angora e Ministro degli Affari Esteri di Turchia:

Carlo Sforza (1872-1952)
«S. E. il conte Sforza, Presidente della Delegazione Italiana e Ministro degli Affari Esteri del Regno d’Italia, da una parte,

e S. E. Bekir Sami, Presidente della Delegazione della Grande Assemblea Nazionale e Ministro degli Affari Esteri di Turchia, dall’altra parte, hanno concluso le disposizioni seguenti:

1) collaborazione economica italo-turca con diritto di priorità per le concessioni d’ordine economico da accordarsi da parte dello Stato, in vista della messa in valore e dello sviluppo economico nei Sangiaccati di Adalia, Bardur, Mugha, Sparta, e di una parte dei Sangiaccati di Afiun-Kara- Hissar, Kutabia, Aidin e Konia da determinarsi nell’accordo definitivo, nella misura in cui ciò non fosse direttamente effettuato dal Governo ottomano o dai nativi ottomani con l’aiuto di capitali nazionali. Concessione a un gruppo italo-turco della miniera carbonifera di Eraclea, il cui limite sarà determinato nel documento che sarà unito all’accordo definitivo.

2) Le concessioni che comportano monopolio o privilegio, saranno sfruttate da Società costituite secondo la legge ottomana.

3) Associazione, più larga possibile, di capitali ottomani e italiani; la partecipazione può giungere sino al 50 per cento.

4) Il R. Governo d’Italia si impegna ad appoggiare efficacemente presso i suoi alleati tutte le domande della Delegazione turca relativamente al Trattato di pace, specialmente la restituzione della Tracia e di Smirne alla Turchia.

5) Il R. Governo d’Italia dà formale assicurazione che, al più tardi alla ratifica della pace e secondo un accordo tra i due paesi, esso procederà al richiamo delle sue truppe attualmente sul territorio ottomano.

6) Le disposizioni più sopra formulate saranno messe in vigore in virtù di una convenzione, la quale sarà stipulata tra le due parti contraenti, immediatamente dopo la conclusione di una pace che assicuri alla Turchia una esistenza vitale ed indipendente, e da essa accettata.

Fatto a Londra, in doppio esemplare, il 13 marzo 1921.»

Firmato: Sforza - S. Bekir.

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